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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 50 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.

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Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.

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Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.

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Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.

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Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice

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Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni

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I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui

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I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria

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Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata

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trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza.

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Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che

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Il giudice procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni

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Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il

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Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro

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giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.

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Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire

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Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'art. 16, n. 5. I

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Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga

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Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei

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Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al

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Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con

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oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

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Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34

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Contro il decreto il creditore istante può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in

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Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; può essere costituito in via provvisoria

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I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto

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Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al

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al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.

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Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in

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Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di

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non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

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Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro

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Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte

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Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello

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dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.

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rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

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Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da

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convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso

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stesso provvedimento: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data

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La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la

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La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutiva. Il

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vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per

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Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi

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del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza

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entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre

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: quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.

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